“Aggiornato il 24 maggio 2008″
Premesso:
- che il Mediatore Creditizio è tenuto a rispettare tutte le norme previste dalla legislazione vigente sulla mediazione creditizia,
- che la redazione del presente codice deontologico è stata elaborata dal Consiglio Federale della F.I.ME.C. su mandato dell’Assemblea
dei Soci ed è suscettibile di eventuali future integrazioni e modifiche,
- che il Mediatore Creditizio iscritto alla F.I.ME.C. è tenuto ad esporre il presente codice deontologico nei propri uffici e locali aperti al
pubblico,
vengono qui di seguito elencati i principi generali e definite le norme di comportamento a cui si deve attenere il Mediatore Creditizio
iscritto alla F.I.ME.C. – Federazione Italiana Mediatori Creditizi.
Il codice è strutturato in sei Sezioni:
- SEZIONE PRIMA: PRINCIPI GENERALI
- SEZIONE SECONDA: RAPPORTI CON LA CLIENTELA
- SEZIONE TERZA: RAPPORTI CON I COLLEGHI
- SEZIONE QUARTA: RAPPORTI CON LA FEDERAZIONE
- SEZIONE QUINTA: RAPPORTI CON BANCHE O INTERMEDIARI FINANZIARI
- SEZIONE SESTA: RAPPORTI CON LE AUTORITA’ DI VIGILANZA DEL MERCATO FINANZIARIO.
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Il Mediatore Creditizio è un libero professionista che in piena libertà, autonomia ed indipendenza, con propria organizzazione e mezzi, mette in relazione banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Art. 2
Il Mediatore Creditizio che svolge abitualmente, anche se non a titolo esclusivo, l’attività di mediazione creditizia è tenuto all’iscrizione all’Albo dei Mediatori Creditizi istituito presso la Banca d’Italia .
Art. 3
Il Mediatore Creditizio, nell’esercizio della propria attività professionale, deve comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede. Deve svolgere il proprio compito con semplicità, trasparenza e chiarezza al fine del soddisfacimento delle parti.
Art. 4
Il Mediatore Creditizio nello svolgimento della propria attività deve rispettare il segreto professionale. E’ inoltre suo compito richiedere e far rispettare la massima riservatezza anche ai propri dipendenti, collaboratori e a tutte le persone che partecipano allo svolgimento dell’attività professionale.
Art. 5
La tariffa professionale e le altre norme in materia di compensi sono garanzia della qualità della prestazione e del decoro professionale; pertanto il Mediatore Creditizio deve osservarle in modo rigoroso.
Art. 6
Il Mediatore Creditizio ha il dovere di mantenere alto il livello della propria preparazione professionale mediante un costante aggiornamento al fine di garantire una prestazione sempre più qualificata.
Art. 7
Il Mediatore Creditizio deve conoscere il sistema bancario e creditizio nonché le leggi ed i regolamenti relativi allo svolgimento della propria attività professionale.
RAPPORTI CON LA CLIENTELA
Art. 8
Il Mediatore Creditizio nell’accettazione di un incarico deve valutare obiettivamente di essere in grado di espletarlo con adeguata competenza.
Art. 9
Il Mediatore Creditizio deve sempre pubblicizzare il proprio numero di iscrizione all’Albo ed eventualmente il numero di iscrizione all’Albo della Società per la quale opera.
Art. 10
Il Mediatore Creditizio deve operare in base ad un incarico conferito in forma scritta e nel quale, oltre alla chiarezza degli accordi, si definisca il tipo di prestazione e l’ammontare della provvigione.
Art. 11
L’incarico dovrà essere definito nel tempo.
Art. 12
Il Mediatore Creditizio deve accettare l’incarico nei limiti della propria esperienza e preparazione, valutandolo con attenzione e informando il cliente in ordine a tutte le difficoltà e condizioni del caso.
RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art. 13
E’ escluso ogni rapporto professionale con sedicenti Mediatori Creditizi non iscritti all’Albo della Banca d’Italia.
Art. 14
Il Mediatore Creditizio deve comportarsi con lealtà nei confronti dei colleghi evitando con il proprio comportamento di procurarsi vantaggi a loro danno.
Art. 15
Il Mediatore Creditizio deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti o pareri sull’attività professionale di un collega ed in particolare sulla sua condotta o su suoi presunti errori o incapacità. Ove venga a conoscenza che di uno stesso affare è già stato investito un altro collega, deve rifiutare l’incarico, fino a quando l’incarico del collega non sia scaduto, rinunciato o revocato.
RAPPORTI CON LA FEDERAZIONE
Art. 16
Il principio di lealtà, alla base dei rapporti tra colleghi, deve intendersi esteso anche ai rapporti con la Federazione, tanto a livello nazionale che locale, alla quale il Mediatore Creditizio dovrà prestare la sua collaborazione.
Art. 17
Qualora sorgano divergenze o contrasti tra Mediatori Creditizi questi potranno essere preventivamente sottoposti a conciliazione tramite gli organi preposti dalla F.I.ME.C.
RAPPORTI CON BANCHE O INTERMEDIARI FINANZIARI
Art. 18
Il Mediatore Creditizio svolge la propria attività nei confronti delle banche o degli intermediari finanziari con efficienza e leale collaborazione.
Art. 19
Il Mediatore Creditizio ha il dovere di evitare comportamenti sleali anche dopo la cessazione del rapporto con le banche o gli intermediari finanziari per i quali ha operato.
Art. 20
Il dovere del Mediatore Creditizio di operare nell’interesse dell’intermediario incontra il limite nell’interesse del cliente. Pertanto il Mediatore Creditizio rifiuta iniziative e comportamenti, pur richiesti o suggeriti dalle banche o dagli intermediari finanziari, che siano in contrasto con le esigenze della clientela.
Art. 21
Il Mediatore Creditizio non accoglie le richieste delle banche o degli intermediari finanziari per cui opera se in contrasto con le norme del presente Codice deontologico.
RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEL MERCATO FINANZIARIO
Art. 22
Il Mediatore Creditizio considera le Autorità di vigilanza, ed in particolare la Banca d’Italia, soggetti decisivi per il corretto ed efficiente funzionamento del mercato.
Art. 23
Il Mediatore Creditizio favorisce e collabora all’efficace svolgimento dei compiti istituzionali delle Autorità di vigilanza del mercato, e in particolare della Banca d’Italia. Il Mediatore Creditizio ritiene che il buon funzionamento di queste Istituzioni corrisponda all’interesse della propria categoria professionale.